
Migranti, la Consulta: la pena prevista per gli scafisti dal decreto Cutro non è sproporzionata
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Importanti sviluppi emergono sulla scena mondiale. Leggi in app Seguici su Discover Migranti, la Consulta: la pena prevista per gli scafisti dal decreto Cutro non è sproporzionata Lo ha stabilito la Corte costituzionale pronunciandosi sulle questioni sollevate dal giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Siracusa 03 Luglio 2026 alle 12:06 2 minuti di lettura Non sono costituzionalmente illegittime le pene previste per il reato di morte o lesioni come conseguenza dei delitti in materia di immigrazione clandestina, introdotto nel 2023 dal cosiddetto "decreto Cutro". Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza numero 120, depositata oggi, pronunciandosi sulle questioni sollevate dal giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Siracusa in un procedimento penale riguardante il trasporto via mare di trentaquattro migranti. In seguito alla collisione dell'imbarcazione con una motovedetta intervenuta per prestare soccorso, tre persone erano decedute e altre dieci erano rimaste ferite.
Il giudice rimettente ha dubitato della proporzionalità delle pene previste dall'articolo 12-bis del testo unico sull'immigrazione, come modificato nel 2023 dal cosiddetto "decreto Cutro". L'articolo punisce con la reclusione da venti a trenta anni il favoreggiamento dell'ingresso irregolare quando dal fatto derivino, come conseguenza non voluta, la morte di più persone oppure la morte di una persona e lesioni gravi o gravissime ad altre. La sentenza ha riconosciuto che il legislatore ha previsto una “risposta punitiva improntata a eccezionale asprezza”; ha tuttavia escluso che essa sia manifestamente sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti contemplati dalla norma.
I dettagli
Il reato presuppone, infatti, che il trasporto sia effettuato esponendo le persone a pericolo per la loro vita o incolumità oppure sottoponendole a trattamenti inumani o degradanti e che ne derivino la morte o lesioni gravi o gravissime di più persone. La disposizione - ha precisato la pronuncia - seleziona quindi "solamente condotte di notevole gravità", lesive di beni di primaria importanza. La fattispecie tutela non soltanto l'ordinata gestione dei flussi migratori, ma "anche, e soprattutto, la vita e l'integrità fisica dei migranti" coinvolti nel traffico illecito.
La misura della pena costituisce pertanto "un segnale della particolare gravità del fatto che il legislatore ha inteso contrastare", caratterizzato da "un disvalore assai significativo". La pronuncia si è anche soffermata sulla figura del cosiddetto "migrante-scafista" non trafficante, ossia del migrante, estraneo all'organizzazione criminale, al quale venga affidato occasionalmente il compito di condurre il mezzo di trasporto o di svolgere altre funzioni logistiche. Ed è stato rilevato come l'ordinamento già contenga norme volte a escludere o graduare la responsabilità penale del migrante-scafista, mitigando il trattamento sanzionatorio in relazione alla condotta dell'autore dell'illecito.
Lo sviluppo ha attirato ampia attenzione internazionale, con gli ambienti diplomatici che lo seguono da vicino.





